Art. 1.
(Commissione di coordinamento per il recupero e la salvaguardia del borgo antico
di Gallipoli).

      1. Gli interventi di recupero e di salvaguardia del patrimonio artistico-culturale di Gallipoli costituiscono obiettivo essenziale dello Stato.
      2. In relazione agli interventi di cui al comma 1, è istituita, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione di coordinamento, di seguito denominata «commissione», composta da undici esperti, italiani e stranieri, individuati tra soggetti di alta qualificazione scientifica, di cui due scelti tra storici dell'arte barocca. Alla nomina della commissione si provvede con decreto del presidente della giunta regionale della Puglia, sentiti il comune di Gallipoli e la provincia di Lecce.
      3. La commissione, nella prima seduta, elegge nel proprio seno il suo presidente.